L'intervista di Boban: oltre Maldini, Furlani, Ibra, Scaroni e Moncada. Le carte della causa contro il Milan e la sentenza della Cassazione
L'intervista di Boban al canale del giornalista Longoni ha creato tante discussioni, soprattutto perché qualche eminente giornalista ha avanzato l'ipotesi che potesse esserci un risentimento di Boban verso il Milan per quanto previsto nell'ultima sentenza della Cassazione che ha chiuso definitivamente la contesa fra le parti.
Che cos'è successo in sede giudiziale?
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Sei mesi fa la Corte Suprema di Cassazione, nella sua funzione di giudice di legittimità, ha respinto il ricorso in terzo grado presentato da Boban; unitamente ha respinto anche quello incidentale presentato dal Milan. Cerchiamo di esaminare nel dettaglio la sentenza per capire la portata reale di quanto disposto.
Riconosciuta l'insussistenza di una giusta causa di licenziamento per Boban
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La causa fra Boban ed il Milan trae spunto dal licenziamento di Boban dal club rossonero avvenuto nel marzo 2020, successivamente ad una intervista rilasciata dall’ex dirigente croato alla Gazzetta dello Sport il 29 febbraio 2020. Il Milan ha ritenuto quell’intervista motivo valido al fine di esercitare il licenziamento per giusta causa. Tutti e tre i gradi di giudizio (i due di merito e l’ultimo di legittimità) hanno confermato che la giusta causa di licenziamento non sussisteva. A pagina 12 della sentenza della Cassazione si sottolinea come “la contestata intervista rappresentasse un legittimo esercizio del diritto di critica e di libera manifestazione del pensiero del collaboratore e non violasse gli obblighi contrattuali pattuiti”.
Ritenuto insussistente il danno non patrimoniale per Boban in ragione dell’aliunde perceptum
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Accertata la mancanza di giusta causa nel licenziamento di Zvonimir Boban, il tema verteva poi sulla determinazione e sull’effettiva entità del risarcimento dovuto dal Milan all’ex numero dieci croato. Questa era la ragione principale del ricorso di Boban in terzo grado; l’ex dirigente rossonero aveva infatti “contestato la sentenza d’appello per avere riconosciuto come “aliunde perceptum” quanto percepito da Boban per la sua attività lavorativa presso l’UEFA”. Ciò aveva portato i giudici di appello a ridimensionare la cifra dovuta dal Milan al suo ex dirigente. Si riconosceva infatti soltanto il danno di natura patrimoniale (di poco inferiore ai 5 milioni di euro); non si riconosceva invece il danno non patrimoniale o d’immagine, proprio in ragione dell’esistenza di una nuova attività lavorativa. Ad oggi, per effetto di questa sentenza passata in giudicato, Boban deve restituire circa 1,2 milioni di euro (oltre interessi) al Milan.
Non riconosciuti neanche gli interessi maggiorati
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Nel ricorso presentato in terzo grado dai propri legali, Boban aveva anche lamentato il mancato riconoscimento degli ulteriori interessi di cui al comma 4 dell’art. 1284 c.c. Che cosa significa? La norma citata prevede espressamente che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In sostanza stiamo parlando dei cosiddetti super-interessi, una fattispecie di diritto autonoma rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali. Tuttavia gli interessi maggiorati devono essere richiesti in una espressa domanda. Nel caso di Boban tale domanda non era stata presentata in primo grado bensì, tardivamente, soltanto in appello. La formula tecnica con cui la difesa di Boban ha chiesto, nel ricorso introduttivo, la condanna del Milan al pagamento degli importi richiesti aveva fatto riferimento al dettato dell’articolo 429 c.p.c (“interessi maturati e maturandi, nonché rivalutazione monetaria maturata e maturanda”). La richiesta degli interessi maggiorati è stata quindi tardiva perché presentata soltanto in appello. I giudici non l’hanno concessa perché in antitesi con l’articolo 112 c.p.c., ossia il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.